Onorevoli Colleghi! - Alla luce della continua recrudescenza delle attività terroristiche sullo scenario mondiale, siano esse di matrice politica o di matrice religiosa, e della loro evidente predisposizione a colpire obiettivi strategici dei Paesi vittima, quali porti, aeroporti, installazioni ferroviarie, metropolitane, uffici finanziari ed altro, si impone una revisione dei criteri in base ai quali le società nazionali ed estere specializzate nell'erogazione di servizi di sicurezza possono esercitare la loro attività a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, richiedenti, a qualsiasi titolo, tale tipologia di servizi.
      Al riguardo, nel contesto attuale, si avverte la necessità di definire il preciso livello di responsabilità apicale cui fare risalire il controllo, l'analisi e la verifica del possesso dei requisiti di sicurezza delle società erogatrici, a qualsiasi titolo, dei servizi correlati e, nel caso di rilevamento di attività in contrasto potenziale o attuale con gli interessi di sicurezza nazionale, gli strumenti sanzionatori idonei alla cessazione immediata delle attività di sicurezza erogate a favore dei soggetti richiedenti.
      Pertanto, sulla base dell'organizzazione vigente in materia di sicurezza dello Stato, con la presente proposta di legge si è identificato nell'Ufficio centrale per la sicurezza, inquadrato nel Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), III reparto, l'organismo deputato all'esercizio dell'azione di controllo e, se del caso, dell'azione di sanzionamento sulle attività esplicate dalle società operanti in materia di protezione e sicurezza.

 

Pag. 2